STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 27 febbraio 2021

 

 

OGGETTO: Nuovo regolamento Enasarco dal 2021 e conferma aliquote di contribuzione.

 

 

Spettabile Azienda,

dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone, per il 2021 viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente, nella misura del 17%, suddivisa a metà tra agente e sulla casa mandante, come nessuna modifica è prevista per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2021 sono invariate rispetto a quelle applicate per l’anno precedente, come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 e 2021

Aliquota contributiva

14,20%

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta - per il 2021 - la percentuale del 8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

 

Massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

In data 26 febbraio scorso, tramite Facebook, l’Enasarco ha comunicato i massimali per il 2021:

 

Periodo di riferimento

Plurimandatario

Monomandatario

MASSIMALI_Anno 2021

25.682,00 euro

(era 25.682,00 nel 2020)

38.523,00 euro

(era 38.523,00 nel 2020)

 

Minimali della contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali per il 2021 è di 431 euro (107,75 euro a trimestre) per i plurimandatari e di 861 euro (215,25 euro a trimestre) per i monomandatari. Gli importi vengono annualmente rivalutati per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

 

Esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2021:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2021, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del …….

Imponibile

1.000,00

Iva 22%

220,00

Totale fattura

1.220,00

Ritenuta Enasarco 8,50% su 1.000,00

-85,00

Ritenuta Irpef 23% su 500,00

-115,00

Netto a pagare

1.020,00

 

Scadenze di versamento

I versamenti verranno eseguiti nelle seguenti scadenze:

 

Trimestre di riferimento

Scadenza

I° trimestre (gennaio-marzo) 2021

20 maggio 2021

II° trimestre (aprile-giugno) 2021

20 agosto 2021

III° trimestre (luglio-settembre) 2021

20 novembre 2021

IV° trimestre (ottobre-dicembre) 2021

20 febbraio 2022

 

Agevolazioni 2021 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha modificato il Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti, prevedendo un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra:

a) l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività (= al 11% anziché 17%), di 8 punti percentuali per il secondo anno (= al 9% anziché 17%), e di 10 punti percentuali per il terzo anno (= al 7% anziché 17%);

b) il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari compresi nell’agevolazione;

c) l’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

 

Ritenuta ridotta per gli agenti che si avvalgono di collaboratori

Sempre in tema di agenti di commercio, è utile segnalare come il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) abbia modificato la cadenza annuale della comunicazione per avvalersi della ritenuta ridotta sulle provvigioni in presenza di dipendenti o collaboratori. Da allora la dichiarazione prodotta (a mezzo raccomandata, o pec) sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, senza necessità di essere annualmente ripresentata.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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